sabato, gennaio 20, 2007
DRM v2 - 3
Da Repubblica.it leggo:
Ma questa è un'altra storia... sono curioso di vedere come va a finire una volta che si è posato tutto questo polverone. Magari resta tutto come l'addizionale Siae sui supporti di registrazione... gli ultimi due governi hanno promesso più volte di rimuoverla, ma chissà come mai c'è ancora :D
--- Update 22/01/07 08:31
Punto Informatico conferma:
Anche se c'è il copyright, si può scaricare lo stesso. Purché non si faccia a fini di lucro. Lo ha stabilito la III sezione penale Cassazione con una sentenza destinata a far discutere (è la numero 149/2007) con cui ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un'ammenda, per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per psx, video cd e film, "immagazzinandoli" su un server [...]Attenzione però:
I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d'autore [, che] prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". [...]
Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai si era salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto "deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp".
Per "fine di lucro", infatti, "deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso".
- non ci sono riferimenti su pene di tipo amministrativo derivanti dal mancato pagamento del diritto d'autore: la Siae e le cosiddette "major" potrebbero comunque intentare cause per ottenere "ciò che a loro spetta" (sic!) e che non è stato pagato sfruttando lo scaricamento del file;
- è importante notare come non venga considerato lo scopo di profitto, e cioè anche l'ottenere vantaggi derivanti dall'uso del programma pur senza averlo pagato, ma lo scopo di lucro: utilizzare in ambito commerciale programmi illecitamente copiati è e resta reato penale;
- la copia di un programma o di un documento protetto da sistemi DRM rimane un illecito fintantochè il contenuto "sorgente" lo è: se prendo un file MP3 dalla rete, dal momento che il formato MP3 non prevede tecnologie anticopia, il solo fatto di averlo scaricato non costituisce reato. Se in più io metto il file su un CD, lo conservo nella libreria di casa mia e lo ascolto con le cuffie, manca anche lo scopo di lucro, sussistendo solo lo scopo di profitto.
Ma questa è un'altra storia... sono curioso di vedere come va a finire una volta che si è posato tutto questo polverone. Magari resta tutto come l'addizionale Siae sui supporti di registrazione... gli ultimi due governi hanno promesso più volte di rimuoverla, ma chissà come mai c'è ancora :D
--- Update 22/01/07 08:31
Punto Informatico conferma:
scaricare senza autorizzazione file protetti da diritto d'autore non è legale: le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Il fatto quindi che scaricare file senza condividere non sia un reato non è dunque una novità: è, e rimane, un illecito. Che poi questo sia difficilmente perseguibile è tutto un altro paio di maniche.(fonte: articolo)